Con la tecnologia di cui tutti possono disporre oggi, registrare conversazioni è diventato molto più semplice che in passato
Al giorno d’oggi, può accadere che un privato cittadino registri una conversazione tra presenti, con l’intento di precostituire una prova o di tutelarsi. Ma è lecito effettuare registrazioni? Che differenza c’è rispetto alle intercettazioni e che valore assumono nell’ambito di un processo? Vediamo cosa prevede la legge rispetto questo comportamento.
Risulta essere necessario precisare che le registrazioni di un privato non coincidono con il concetto di intercettazione: le due fattispecie sono infatti regolate in maniera differente:
le intercettazioni sono disposte esclusivamente da un provvedimento del giudice e tutti i soggetti intercettati, ignorano di essere oggetto di registrazione
nelle registrazioni tra presenti, che nascono dall’iniziativa del privato, senza l’autorizzazione di un giudice, solo uno o più soggetti ignorano di essere oggetto di registrazione, mentre colui che esegue la registrazione ne è consapevole.
Quando le registrazioni sono lecite
Una registrazione è lecita se non avviene dentro le mura della dimora dell’ignaro soggetto registrato o di un altro luogo privato a lui pertinente (come l’abitazione della compagna): in tali casi la registrazione si configura come reato, ai sensi dell’articolo 615 bis del Codice Penale che tratta dell’illecita interferenza nella vita privata altrui.
Tuttavia, la registrazione tra presenti è illegittima nella dimora del registrato solo se è una terza persona ad effettuare la registrazione: chi partecipa alla conversazione è sempre autorizzato a registrarla, dato che la registrazione costituisce una documentazione legittima di quanto si è appreso.
Se la conversazione viene registrata entro l’abitazione del registrante (o altro luogo privato di sua pertinenza compresa l’automobile) o in una strada pubblica o in un pubblico esercizio, essa è sempre legittima. La privacy non è quindi violata in questi contesti e la Cassazione, con la sentenza 18908/2011, ha confermato che chi partecipa ad un dialogo accetta implicitamente anche il rischio che questo venga registrato.
Diffusione delle registrazioni
Mentre registrare una conversazione è spesso legittimo, diverso è il discorso sulla diffusione della stessa registrazione, con la possibilità di violare la privacy altrui. Ad esempio, pubblicando tale registrazione su internet senza che i registrati lo sappiano, si commette un illecito. La diffusione è legittima nei seguenti due casi:
se i registrati hanno prestato il loro consenso
se la diffusione è volta allo scopo di tutelare un diritto proprio o di altri
Uso processuale della registrazione
Nel processo civile l’efficacia della registrazione è piuttosto limitata. Essa costituisce prova solo se viene trascritta da un consulente chiamato dal giudice e solo se la parte contro cui è fatta valere non la contesti espressamente.
Nel processo penale la registrazione vale come prova documentale ed il giudice può liberamente valutarla: non è necessaria la trascrizione di un perito o di un consutente, salvo disposizione del Pubblico Ministero o dello stesso Tribunale.