La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale che riguarda gli enti pubblici (ma anche le assicurazioni, le cooperative e i consorzi obbligatori), cioè quegli organismi che svolgono un’attività di pubblico interesse, che hanno subito un’investitura diretta o indiretta dallo Stato o che subiscono da questo una certa ingerenza nella gestione. Per questo, la differenza tra il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa è che, attraverso quest’ultima, si punta a tutelare l’interesse pubblico. Inoltre, dato che si tratta di enti pubblici, dello svolgimento della procedura viene incaricata un’autorità amministrativa e non giudiziaria.
Il presupposto oggettivo per procedere è sempre lo stato di insolvenza manifesto e protratto nel tempo, il quale viene dichiarato dal tribunale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Al contempo il tribunale nomina due organismi.
il commissario liquidatore
il comitato di sorveglianza, composto da un minimo di tre fino a un massimo di cinque esperti nel settore di attività dell’azienda.
Il commissario è sicuramente l’organismo che svolge le funzioni più importanti, in quanto redige l’elenco dei creditori che possono essere soddisfatti tramite questa procedura, procede alla liquidazione dell’attivo, ripartisce tale valore di realizzo tra gli aventi diritto ed infine dichiara conclusa la procedura.