L’assegno senza la data di emissione ha valore di promessa di pagamento e la sua circolazione non pregiudica il traente (Cass. 20449/2016)
IL CASO
La controversia ha ad oggetto un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in forza di due assegni, che si è conclusa in primo grado con l’accoglimento dell’opposizione motivata dal fatto che l’opposto, secondo il Tribunale adito, aveva esperito l’azione causale senza tuttavia avere formalmente offerto in restituzione e depositato in cancelleria i titoli di credito come prevede l’art. 58 legge ass., essendosi limitato ad allegarli al proprio fascicolo di parte che avrebbe potuto ritirare in qualsiasi momento.
Appellata la sentenza dal creditore opposto, la Corte di merito ha accolto il gravame statuendo, in ordine alla omessa offerta di restituzione degli assegni, che:
la relativa questione non avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio dal Tribunale, in difetto di eccezione di parte;
l’offerta di restituzione comunque non era necessaria, essendo alla data della decisione impugnata ormai prescritta l’azione cartolare, sicché era escluso il rischio di un doppio pagamento da parte dell’emittente;
l’offerta in discussione non necessitava in ogni caso di forme sacramentali e doveva perciò ritenersi assolta anche col semplice inserimento dei titoli nel fascicolo di parte.
Parte opponente ha proposto ricorso per cassazione, censurando tra l’altro la decisione della Corte di merito per violazione dell’art. 58 legge ass. e per il superamento della questione preliminare della necessità del deposito dei titoli in cancelleria, assumendo che trattandosi di assegni privi di data di emissione, questi potevano in ogni momento essere messi in circolazione o presentati all’incasso dall’opposto, stante la facoltà di quest’ultimo di ritirarli in ogni momento unitamente al proprio fascicolo di parte, con conseguente danno per l’emittente nel caso di girata in favore di terzi di buona fede che mettano il titolo all’incasso.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20449 dell’11.10.2016, a sostegno dell’infondatezza del motivo di impugnazione, rettifica anche la motivazione in diritto della sentenza impugnata, rimarcando che l’assegno bancario privo di data di emissione è nullo e non vale quindi come tale (art. 2, coma primo, legge ass.), bensì come mera promessa di pagamento (Cass. 4804/2006, 4368/1995); conseguentemente non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 58 legge ass., e in particolare l’onere del deposito in cancelleria, rivolto ad evitare il rischio di esporre il debitore contemporaneamente all’azione cartolare e all’azione causale (Cass. 6/1985).
L’eventualità che il portatore metta in circolazione il titolo nonostante la mancanza di data – prosegue la Corte – può essere fonte di pregiudizi di puro fatto, non già di diritto per il traente, dato che agli effetti della validità dell’assegno bancario occorre che il requisito dell’indicazione della data sussista al momento in cui il titolo viene emesso e non può essere integrato successivamente, ad opera del prenditore o di altri; e ciò sia perché la data di emissione serve a stabilire, a norma dell’art. 32 legge ass., il giorno dal quale deve decorrere il termine di presentazione al trattario, decorso il quale il portatore decade dall’azione di regresso, sia perché il bollo apposto in misura fissa sull’assegno lascia presumere che questo debba avere breve vita, sia, infine, perché, in mancanza della data di emissione, l’assegno potrebbe circolare a tempo indeterminato ed usufruire cosi indebitamente la funzione propria della cambiale cfr. Cass. 828/1967).
Non è neppure esatta l’affermata esposizione dell’emittente all’azione cartolare dell’eventuale giratario di buona fede, atteso che l’eccezione di nullità del titolo per difetto di forma (agevolmente documentabile, peraltro, in tale ipotesi, data la precedente presentazione di esso in giudizio) ha natura reale, non personale, e dunque non è soggetta alle limitazioni di cui agli artt. 1993, comma secondo, c.c. e 25 legge ass.