L’articolo 306 del codice di procedura civile stabilisce che, qualora il ricorrente rinunci ai provvedimenti del giudizio e tale rinuncia venga accettata dagli altri soggetti coinvolti (che potrebbero essere interessati alla prosecuzione del caso), il procedimento giudiziario si conclude. Importante notare che la facoltà di rinunciare ai provvedimenti del giudizio e di accettare la rinuncia […]
- « Previous Page
- 1
- …
- 8
- 9
- 10