l concordato preventivo è una procedura concorsuale volta ad evitare la procedura fallimentare e la conseguente disgregazione dell’impresa. Tuttavia, tale procedura implica un certo sacrificio da parte dei creditori che rischiano di non vedere soddisfatto completamente il proprio credito.
Gli obiettivi del ricorso a questo tipo di procedura sono essenzialmente tre:
far sì che il debitore veda cessare le azioni nei suoi confronti da parte dei creditori, mantenendo al tempo stesso la gestione della propria azienda;
evitare che i creditori debbano attendere per il rimborso i lunghi tempi previsti dalla procedura di liquidazione del patrimonio dell’impresa fallita;
salvaguardare l’interesse pubblico connesso con il mantenimento in attività di un’impresa.
Come per il fallimento, anche questa procedura richiede che sussistano dei requisiti di carattere oggettivo e soggettivo.
Requisiti Soggettivi
Non tutta la categoria degli imprenditori che esercitano attività commerciale rientra nella casistica dei soggetti che possono accedere alla procedura di concordato preventivo. Il Decreto Legislativo n° 169 del 12 settembre 2007 ha infatti introdotto dei limiti che escludono tale possibilità qualora si verifichino congiuntamente i seguenti casi:
l’imprenditore, nei tre anni precedenti il deposito dell’istanza di fallimento o dall’avvio dell’attività commerciale (se il lasso di tempo è inferiore ai tre anni) ha investito complessivamente un capitale inferiore a 300.000 euro
i guadagni realizzati nei tre anni precedenti il deposito dell’istanza di fallimento o comunque dall’avvio dell’attività commerciale (se il lasso di tempo è inferiore ai tre anni) sono inferiori a 200.000 euro
i debiti accumulati non superano il valore complessivo di 500.000 euro.
Requisiti Oggettivi
Accanto al presupposto soggettivo che qualifica la persona che può richiedere il concordato preventivo, è necessario che si configuri anche un presupposto oggettivo. Mentre il presupposto oggettivo del fallimento è lo stato di insolvenza manifesto e protratto nel tempo, quello del concordato preventivo è la crisi economica dell’imprenditore che, però, può anche essere semplicemente momentanea e non irreversibile.
Inoltre, come stabilisce l’art. 160 del Decreto Regio, l’imprenditore che si trova in difficoltà può proporre ai propri creditori un piano di risanamento, ma tale proposta deve rispettare una serie di presupposti per poter essere poi ammessa alla procedura
il saldo dei debiti in corso può avvenire attraverso svariate modalità, come ad esempio la vendita dei propri beni o l’attribuzione ai creditori di azioni, obbligazioni o di altri titoli di debito facenti capo al debitore;
le attività dell’impresa che fa richiesta di concordato preventivo devono essere rilevate e gestite dalla figura dell’assuntore. Questo soggetto si fa carico di adempiere tutte le obbligazioni derivanti dalla procedura di concordato, gestendo l’azienda dell’imprenditore e utilizzando i ricavi per il saldo dei debiti in essere;
i creditori vengono suddivisi in classi a seconda della posizione giuridica che ricoprono e degli interessi economici che rappresentano;
in presenza delle cosiddette cause di prelazione, i creditori subiscono un diverso trattamento al momento della distribuzione del patrimonio dell’imprenditore.
Effetti
La differenza sostanziale tra concordato preventivo e fallimento è che, nel primo caso, il debitore non subisce lo spossessamento dei beni, che possono essere ancora da lui gestiti, anche se sotto il controllo del commissario giudiziale. Tuttavia, gli atti di straordinaria amministrazione, come ad esempio la stipula di contratto di mutuo o la vendita di immobili, devono essere sempre autorizzati dal giudice delegato.
Il concordato preventivo non produce effetti soltanto sul debitore ma anche sui creditori, sui quali vige il divieto di intentare azioni esecutive individuali nei confronti del debitore, in quanto è il concordato stesso la procedura corretta tramite la quale si giunge alla liquidazione del patrimonio dell’imprenditore e alla conseguente distribuzione del ricavato tra i creditori che ne hanno diritto, nella misura in cui prevede la legge. Questo significa che i creditori privilegiati possono anche non essere soddisfatti integralmente, ma comunque hanno la precedenza sui chirografari.
Procedura
La procedura di concordato preventivo viene avviata dall’imprenditore che presenta domanda di ammissione al tribunale fallimentare, completa dei documenti previsti dall’art. 161 del Decreto Regio, e cioè
una relazione dettagliata ed esaustiva sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’impresa;
l’elenco di tutti i creditori, distinti tra chirografari e privilegiati, con indicazione degli importi a loro dovuti;
l’elenco dei soggetti che possono far valere una causa di prelazione sui beni di cui l’imprenditore è proprietario o di cui ha il possesso;
nel caso di imprenditori collettivi, e cioè di società, il nome dei soggetti che vantano un credito particolare esclusivamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
un resoconto redatto da un esperto che confermi le informazioni contenute nella relazione riguardante la situazione dell’impresa e la fattibilità del progetto di recupero dell’attività economica.
Se la documentazione presentata rispetta i requisiti richiesti dalla legge, il tribunale emana il decreto di ammissione dell’imprenditore alla procedura, nominando nel contempo il giudice delegato e il commissario giudiziale. Quest’ultimo ha il compito di vigilare sull’attività dell’imprenditore per verificare che egli rispetti il piano di risanamento proposto.
Inoltre, vengono convocati i creditori, i quali si riuniscono in assemblea e votano la fattibilità del piano di risanamento. Nel caso in cui sia raggiunta la maggioranza dei voti, si può procedere con il concordato; altrimenti, se la proposta non viene accettata, il tribunale dichiara il fallimento dell’imprenditore.
Può anche verificarsi il caso in cui la procedura di concordato, una volta approvata, non vada a buon fine, ed in questo caso si presentano due eventualità
risoluzione, nel caso in cui l’imprenditore non rispetti il piano di rientro e di risanamento proposto;
annullamento, nel caso in cui l’imprenditore sottragga parte del proprio attivo a danno dei creditori oppure il passivo raggiunga livelli non più gestibili e recuperabili.
In entrambi i casi si procede con l’apertura di una procedura fallimentare.