Da quando decorre il termine per esercitare il diritto al rimborso dell’imposta dichiarata contraria al diritto comunitario?
(Cassazione Civile Ord. Sez. 6, n. 25253 del 07/12/2016)
Come prevedono gli artt. 37 e 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il contribuente che ha effettuato un versamento diretto o ha subito ritenute alla fonte non dovute o dovute in misura inferiore per errore materiale, duplicazione o inesistenza parziale o totale dell’obbligazione tributaria, può esercitare il diritto di rimborso entro il termine decadenziale di 48 mesi decorrenti dalla data di versamento del tributo o, nel caso di ritenuta alla fonte, dalla data in cui è stata operata la ritenuta.
A tal fine occorre presentare ricorso all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l’esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento diretto o, nel caso di rimborso di somme assoggettate a ritenuta, all’intendente di finanza della provincia nella quale ha il contribuente ha il domicilio fiscale.
Ma cosa accade se successivamente al versamento dell’imposta, quest’ultima viene dichiarata incostituzionale o contraria al diritto comunitario? Posso esercitare il diritto di rimborso a partire dalla pronuncia delle Corti o sempre dalla data del versamento?
Il tema è stato affrontato dalla Cassazione in questi giorni (Cass. 25253/2016), affermando che il termine per esercitare il diritto al rimborso, anche se fondato su una declaratoria di incostituzionalità o contrarietà dell’imposta al diritto eurounitario intervenuta successivamente al versamento, decorre sempre dal momento dell’avvenuto pagamento.
A tal fine, la Cassazione ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 13676/14, con la quale ha affermato il principio che, nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (artt. 37 e 38 d.P.R. n. 602 del 1973 che si applica a tutte le ipotesi di indebito) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario.
A sostegno del decisum, le Sezioni Unite hanno utilmente rammentato che:
a) il principio posto dall’art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione (e la decadenza) “comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere“, deve essere inteso con riferimento alla [sola] possibilità legale, non influendo sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l’impossibilita di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto (Cass. n. 10231 del 1998, che richiama Cass. n. 9151 del 1991);
b) tra gli impedimenti “di fatto” va annoverato anche l’ostacolo all’esercizio di un diritto rappresentato dalla presenza di una norma costituzionalmente illegittima, in quanto chi si ritenga leso da tale limitazione ha il potere di percorrere la via dell’instaurazione di un giudizio e nel corso di tale giudizio richiedere che venga sollevata la relativa questione; se subisce passivamente detto impedimento, non può sfuggire alla conseguenza che il rapporto venga ad esaurirsi;
c) a maggior ragione, non può essere ravvisato un impedimento “legale”, come tale idoneo ad incidere sulla decorrenza della prescrizione, nella presenza di una norma di diritto nazionale incompatibile con il diritto comunitario, posto che – mentre l’accertamento della illegittimità costituzionale di una norma è riservato ad un organo diverso dall’autorità giurisdizionale, con la conseguenza che, quando la questione sia sollevata nel corso di un giudizio, esso deve essere sospeso fino a quando la questione non sia decisa (art. 23 della legge 11 mago 1953, n. 87) – il contrasto tra la norma di diritto interno e quella comunitaria può essere rilevato direttamente dal giudice che, sulla base di tale premessa, è tenuto a non darle applicazione, anche quando sia stata emanata in epoca successiva a quella comunitaria (Cass. nn. 10231 del 1998, cit., 7176 del 1999 e succ.; cfr., anche, Cass. n. 18276 del 2004)