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Litisconsorzio Necessario nell’Azione di Modifica di Esercizio della Servitù – Guida

La domanda di installazione del cancello a chiusura della strada gravata da servitù, si rivolge a tutti i proprietari dei fondi dominanti
(Cassazione Civile n. 18246 del 16/09/2016)

Ad affermarlo la Cassazione con la sentenza n. 18246 del 16.09.2016, premettendo che il diritto di servitù, per sua natura indivisibile, in quanto inerente a tutto il fondo dal lato sia attivo che passivo, non può formare oggetto di comunione, poiché essa presuppone la frazionabilità per quote della cosa o del diritto comune.

Sicché l’actio confessoria e quella negatoria servitutis, nel caso che il fondo dominante o servente o entrambi appartengano pro indiviso a più proprietari, non comportano un litisconsorzio necessario tra i comproprietari, in quanto dette azioni si risolvono in un accertamento dell’obbligo negativo (c.d. patii della servitù dei comproprietari del fondo servente) e tale obbligo può essere utilmente accertato dal giudice nei confronti del singolo comproprietario che abbia in concreto affermato o negato l’esistenza della servitù.

Conseguentemente, nei procedimenti tendenti ad ottenere l’accertamento di un diritto e, quindi, una sentenza meramente dichiarativa, ciascuno dei comproprietari è legittimato ad agire o a resistere in giudizio senza l’intervento dell’altro, posto che in tali giudizi non vengono avanzate richieste che comportino la risoluzione del conflitto tra titoli di proprietà né la perdita o la menomazione dei diritti di cui le parti sono titolari.

Di contro, se il proprietario del fondo dominante o servente, agisce per la modifica dell’esercizio del diritto di servitù, anche mediante la semplice installazione di un cancello a chiusura della stradella gravata da servitù, essendo una domanda diretta a incidere sui fondi e sui rapporti giuridici connessi, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché la pretesa relativa si presenta come inscindibile nei confronti dei fondi dominanti e del fondo servente.

Il singolo proprietario del fondo dominante convenuto, infatti, non può essere tenuto alla modificazione o alla eliminazione pro quota della cosa comune o di diritti e obblighi connessi con la medesima.

Sicché, la richiesta di modificare le modalità di esercizio del diritto di servitù va rivolta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi dominanti, in quanto interessati dal diritto di servitù.

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