La questione attiene alla inammissibilità dell’appello dichiarata con sentenza dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione Distaccata di Salerno, per l’illeggibilità della firma apposta nella ricevuta di ritorno della notifica eseguita presso il domicilio eletto in primo grado e per la conseguente incertezza sulla persona firmataria del plico e sulla qualifica della stessa.
Sottoposta la questione alla Corte di legittimità, quest’ultima, con l’ordinanza del 05.09.2016 n. 17634, ha dato ragione al ricorrente, che nel lamentare la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 7 commi 1 e 4 della Legge 390/1982, ha chiesto la cassazione della sentenza sulla dichiarata inammissibilità dell’appello, in ragione del fatto che se la firma sull’avviso di ricevimento relativo alla notifica dell’atto era illeggibile, in assenza di caselle barrate dal messo e in difetto di querela di falso, doveva presumersi proveniente dal destinatario, mentre se la firma era leggibile l’appellante doveva essere ammessa a provare che la firmataria ritirante il plico apparteneva al “nucleo professionale operativo del destinatario” e che in tale qualità aveva ritirato il plico.
La censura è stata ritenuta fondata dalla Corte di legittimità, che ha richiamato l’orientamento espresso sul punto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9962/2010, chiarendo in quell’occasione che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicala la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c.“.
Perché l’avviso di ricevimento provi, fino a querela di falso, che l’atto sia stato consegnato al destinatario, è dunque necessario che:
L’atto sia stato consegnato all’indirizzo del destinatario;
Il consegnatario dell’atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell’avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata.