Sia il mutuo liquidità che il mutuo ipotecario sono da annoverare fra i finanziamenti (prestiti) a medio lungo-termine, prevedenti, al contrario dei prestiti personali, una maggiore possibilità di personalizzazione delle modalità di rimborso da parte del contraente.
Quali sono le principali differenze fra il mutuo ipotecario ed il “mutuo liquidità”?
Con il mutuo liquidità non è necessario specificare la finalizzazione del finanziamento. I fini possono essere molteplici dall’acquisto casa, alla ristrutturazione immobiliare, all’estinzione di prestiti pre-esistenti, ad esigenze estemporanee di liquidità.
Di norma, per il mutuo liquidità non vige l’obbligo di iscrizione ipotecaria su un immobile. Se le banche o gli istituti di credito lo chiedono comunque, è unicamente per ridurre il rischio a loro carico, ma ciò avviene su base volontaria del contraente, e non obbligatoria come nel caso del mutuo ipotecario.
Il grado di percezione del rischio è maggiore per il mutuo liquidità e di conseguenza le condizioni di accesso al credito possono diventare più proibitive, dal punto di vista dei requisiti di accesso, nonché delle condizioni economiche spuntate.
Il mutuo liquidità figura, pertanto, come un prodotto a maggiore rischio rispetto al mutuo ipotecario e viene per lo più concesso a personale a tempo indeterminato o a liberi professionisti under-75 (la stima dell’età viene effettuata nel corso dell’intera durata del finanziamento e non meramente all’atto della sottoscrizione dello stesso) che non abbiano ulteriori problemi di solvibilità (pignoramenti, protesti, procedure fallimentari).
Le banche o gli istituti di credito sono disponibili a concedere condizioni più competitive solo a patto di ridurre i rischi connessi. Ecco perché richiedono comunque l’iscrizione ipotecaria su un immobile, pur non essendo tassativa, con ciò elargendo un tetto di liquidità ammontante almeno al 60% del valore commerciale dell’immobile. A carico del contraente sono, però, le spese notarili.