Il lavoratore può interrompere volontariamente il rapporto di lavoro rassegnando le dimissioni.
Queste hanno effetto dal momento in cui il datore di lavoro ne è a conoscenza e non è richiesta la loro accettazione, dal momento che si tratta di una dichiarazione di volontà unilaterale, libera nei motivi e irrevocabile.
Un’eventuale revoca è valida solo se manifestata prima che il datore di lavoro venga a conoscenza delle dimissioni o con il consenso dello stesso.
Il dimissionario è tenuto a fornire un periodo di preavviso, che consiste in un numero di giorni in cui il dipendente continua a lavorare dopo avere presentato le dimissioni e dipende dalla tipologia del contratto e dal livello. Relativamente al numero di giorni è possibile fare riferimento a questa guida sul preavviso pubblicata su questo sito.
Se il lavoratore si dimette senza preavviso è tenuto a dare l’indennità di mancato preavviso.
Le dimissioni hanno invece effetto immediato se date durante il periodo di prova oppure se sussiste la possibilità di recesso del contratto per giusta causa, cioè se sono presenti dei fatti di gravità tale da interrompere il rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda la forma, le dimissioni devono essere date per scritto, inviando una lettera al datore di lavoro. Nella lettera è necessario indicare quale risulta essere l’ultimo giorno di lavoro.ù