Per le azioni risarcitorie da responsabilità professionale, si applicano il foro generale di residenza del convenuto e i fori di cui all’art. 20 c.p.c.
Ad affermarlo la Cassazione con l’ordinanza n. 18537 del 21.09.2016, sul presupposto che l’obbligazione risarcitoria non è autonoma, ma sorge in conseguenza dell’accertamento dell’inadempimento contrattuale.
Da tanto consegue che, ai fini della competenza, rilevano il luogo dove è sorta l’obbligazione professionale, coincidente con lo studio del professionista se ivi è stato conferito l’incarico, nonché il luogo dove la prestazione è stata effettivamente adempiuta, che nel caso di prestazione professionale dell’avvocato coincide con il foro nel quale è stata incardinata la causa o comunque espletata la prestazione.
Non è corretto, invece, il radicamento della competenza territoriale presso il domicilio dell’attore, dove dovrebbe essere adempiuta la prestazione pecuniaria risarcitoria ex art. 1182 terzo comma c.c.
Sicché, nelle cause aventi ad oggetto un’azione di risarcimento danni per inadempimento al contratto di prestazione professionale forense, si applicano, oltre al foro generale di residenza del convenuto, i fori di cui all’art. 20 c.p.c.