L’istanza di fallimento proposta per ottenere il più rapido soddisfacimento del credito giustifica la condanna ex art. 96, c. 3 c.p.c. (Cass. 17078/2016)
Cass. Civ. Sez. I, Sent. 12/08/2016, n. 17078
Il creditore che propone ricorso per la declaratoria di fallimento senza avere previamente verificato la situazione patrimoniale effettiva della debitrice e al solo fine di ottenere il più rapidamente possibile il soddisfacimento del credito, includendo anche fatture non ancora scadute, giustifica la condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., massima non ufficiale.