Come dispongono gli artt. 518 – 543 e 557 c.p.c., modificati dal D.L. 132/2014 (L. 162/2014), il creditore, all’atto dell’iscrizione a ruolo del pignoramento, deve depositare (in via telematica) nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione, la nota di iscrizione a ruolo, con le copie conformi dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto.
A tal fine l’avvocato del creditore attesta la conformità di tali copie agli originali in suo possesso all’interno di ciascuna copia o su foglio separato, indicando in quest’ultimo caso il nome del file che contiene i singoli atti da attestare e una breve descrizione di questi ultimi.
Ma cosa succede se vengono depositate delle copie non attestate conformi?
La questione interpretativa che si pone, sulla quale si sono formati orientamenti contrastanti in seno alla giurisprudenza di merito, è la seguente: l’inefficacia del pignoramento, secondo il dettato degli artt. 518 – 543 e 557 c.p.c., deve essere dichiarata solo se all’atto dell’iscrizione a ruolo della procedura è stato omesso il deposito del titolo, del precetto e del pignoramento, oppure anche nel caso in cui i detti atti sono stati tempestivamente depositati, ma risultano mancanti dell’attestazione di conformità?
Sul punto si contendono il campo due contrapposti orientamenti.
Secondo una linea di pensiero più rigorosa, espressa dal Tribunale di Pesaro con ordinanza del 10.6.2015 e fondata su una stringente interpretazione letterale degli artt. 518-543-547 c.p.c., la declaratoria di inefficacia sarebbe inevitabile anche laddove il creditore abbia provveduto a depositare tempestivamente i riferiti atti, ma questi ultimi siano privi dell’attestazione di conformità, stante il richiamo espresso agli atti muniti di tale attestazione contenuto nelle richiamate disposizioni codicistiche.
A tale orientamento se ne contrappone un altro, in ultimo espresso dal Collegio del Tribunale di Caltanissetta con un condivisibile pronunciamento reso l’01.06.2016 in esito al reclamo proposto dal creditore avverso l’ordinanza di sospensione della procedura esecutiva emessa dal Giudice di prime cure su istanza del debitore, motivata dal fatto che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo era stato notificato al debitore in copia semplice, non munita quindi di attestazione di conformità, al pari degli altri atti depositati in sede di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi.
Andando per gradi, la prima questione affrontata dal Collegio del Tribunale di Caltanissetta, attiene alla legittimità della sospensione disposta dal giudice dell’esecuzione in considerazione del fatto che il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo era stato notificato privo dell’attestazione di conformità.
Orbene, secondo il giudice del reclamo, tale omessa attestazione non conduce a ritenere il titolo viziato da inesistenza, ma al più da un difetto formale dell’atto notificato, da far valere nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. mediante la formale contestazione della sua conformità all’originale, peraltro facilmente superabile con l’esibizione dell’originale del titolo.
Ed infatti, la notificazione di copia priva dell’attestazione di conformità non incide sul diritto del creditore ad agire in via esecutiva, né tampoco legittima la sussistenza dei “gravi motivi” richiesti dall’art. 624 c.p.c. ai fini della concessione del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva.
In particolare, ad avviso del Collegio tale considerazione trova fondamento nella disposizione di cui all’art. 22 co. 3 del Codice dell’Amministrazione Digitale, la quale prevede che
Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta.
Alla luce delle dette considerazioni, appare contrario ai principi di economia processuale e di realizzazione degli interessi sostanziali sottesi al processo dichiarare l’inefficacia di un pignoramento, con la conseguente estinzione della procedura esecutiva in considerazione della carenza di una formalità che non pregiudica alcun interesse del debitore, a maggior ragione laddove, come nel caso sottoposto all’esame del giudice del reclamo, alcuna contestazione è stata avanzata dal debitore in ordine alla effettiva conformità agli originali degli atti depositati al momento della iscrizione al ruolo della procedura e tenuto conto altresì del fatto che gli atti sono poi stati depositati in giudizio dal creditore.
Alla stessa conclusione perviene il Collegio anche nel caso in cui, al momento della iscrizione al ruolo effettuata telematicamente, il creditore non deposita il titolo, il precetto e il pignoramento muniti dell’attestazione di conformità ai sensi dell’art.16 bis co. 9 bis D.L. 179/2012. Ciò in quanto il procedimento esecutivo viene incardinato in virtù di un titolo che ha accertato la pretesa creditoria e la conseguente inefficacia del pignoramento può essere pronunciata solo nei casi tassativamente indicati dalla legge.
Quindi, la declaratoria di inefficacia del pignoramento a fronte di un accertamento di un vizio meramente formale dell’atto depositato al momento dell’iscrizione al ruolo appare conseguenza eccessivamente rigorosa nelle ipotesi in cui non vi sia una effettiva contestazione della conformità agli originali da parte del debitore.
Partendo da tali premesse, il Collegio ha quindi ritenuto che
la corretta interpretazione della norma di cui all’art. 543 co. 4 ultimo periodo – la quale prescrive che debba essere dichiarata l’inefficacia del pignoramento laddove il creditore non provveda al deposito degli atti di cui al secondo periodo al momento dell’iscrizione al ruolo della procedura, da effettuarsi entro trenta giorni dalla consegna al creditore da parte dell’ufficiale dell’originale dell’atto di citazione – sia nel senso che la detta inefficacia possa essere dichiarata laddove sia accertata la mancata tempestiva iscrizione al ruolo ed il contestuale deposito dell’atto di pignoramento, del titolo e del precetto, senza che alcuna conseguenza possa derivare dalla mera assenza della attestazione di conformità dei detti atti agli originali. Tale omissione dà luogo ad una mera irregolarità, che, in ogni caso, può essere sanata dal successivo deposito degli atti in originale, soprattutto in assenza di formale contestazione sulla effettiva conformità da parte del debitore.