L’articolo 306 del codice di procedura civile stabilisce che, qualora il ricorrente rinunci ai provvedimenti del giudizio e tale rinuncia venga accettata dagli altri soggetti coinvolti (che potrebbero essere interessati alla prosecuzione del caso), il procedimento giudiziario si conclude. Importante notare che la facoltà di rinunciare ai provvedimenti del giudizio e di accettare la rinuncia non è compresa tra le prerogative degli avvocati, a meno che non sia espressamente indicato nel mandato.
Le dichiarazioni di rinuncia e accettazione devono essere effettuate dalle parti direttamente o dai loro procuratori con una procura speciale. La norma sottolinea il principio della libera scelta delle parti di ricorrere o rinunciare alla protezione giurisdizionale.
In merito alla forma della rinuncia e al contenuto dell’accettazione della rinuncia agli atti, la rinuncia si concretizza in una dichiarazione che il ricorrente (o il convenuto che ha avanzato una domanda riconvenzionale) può esprimere verbalmente durante l’udienza o tramite un atto scritto notificato agli altri soggetti coinvolti. Dalla dichiarazione deve risultare l’intenzione di non proseguire il giudizio e di non voler che il giudice si esprima sul merito della controversia. Infatti, a seguito della rinuncia ai provvedimenti, il giudice perde il potere di emettere una decisione sul caso presentato dalle parti.
Per quanto concerne il contenuto dell’accettazione della rinuncia, l’art. 306 c.p.c. precisa che essa non ha alcun effetto se contiene riserve o condizioni. Riguardo alle conseguenze della rinuncia ai provvedimenti processuali, il giudice, dopo aver verificato la correttezza di rinuncia e accettazione, dichiara la cessazione del procedimento e determina le spese relative con un’ordinanza. Emette una sentenza solo in caso di contestazioni relative alla rinuncia. La rinuncia ai provvedimenti processuali implica per il rinunciante il pagamento delle spese sostenute dagli altri soggetti coinvolti, salvo diversi accordi tra le parti.
L’ordinanza di estinzione può essere impugnata con reclamo al collegio secondo l’art. 178 del codice di rito, mentre l’ordinanza di liquidazione delle spese processuali non può essere impugnata. In base all’articolo 310 del codice di procedura civile, il processo estinto non impedisce la possibilità di avviare un nuovo procedimento, senza pregiudicare l’azione giudiziaria delle stesse parti.
Tuttavia, l’estinzione rende inefficaci gli atti già compiuti nel processo estinto, ad eccezione delle sentenze di merito e delle decisioni regolanti la competenza. Le prove acquisite nel processo estinto non possono essere riutilizzate nel nuovo procedimento, ma, secondo l’art. 116, comma 2, del codice di procedura civile, possono essere valutate dal nuovo giudice come elementi di prova.
Modello Atto di Rinuncia agli Atti del Giudizio
TRIBUNALE CIVILE DI __________
Atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.
Il sottoscritto ……… (indicare generalità e codice fiscale) rappresentato e difeso dall’Avv…………. in forza di procura in calce all’atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via ……..
Premesso che
– Risulta essere pendente presso questo tribunale il giudizio civile rubricato al n…………..
– che nell’atto di citazione introduttiva lo scrivente chiedeva ……
– che nel corso del giudizio………. (indicare sinteticamente i motivi che hanno indotto alla rinuncia);
– che, pertanto, non si ha più interesse nella prosecuzione del giudizio;
Ciò premesso,
Dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 306 cpc di
RINUNCIARE AGLI ATTI DEL GIUDIZIO
Promosso da ………………… contro ……………. (R.G. n. ………..) e chiede che sia dichiarata l’estinzione del processo.
Città………….., Data……………
Firma……………